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L. 30 dicembre 2023, n. 214: proroga posa di strutture amovibili

LEGGE 214, 30/12/2023Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022
Pubblicata nella GU n. 303 del 30-12-2023
Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2023

Nel Capo II (Misure in materia di commercio al dettaglio), art. 11, comma 8, della Legge 214/2023, vengono ulteriormente prorogate le facilitazioni fatte nel “periodo Covid” per la POSA DI STRUTTURE AMOVIBILI, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività.

Legge 214/2023 – Art. 11 – Comma 8.
All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Per facilitare la comprensione della disposizione, si riportano gli articoli coinvolti dalla modifica di cui sopra.

DL 144/2022, Art. 40 – Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese
Comma 1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al ((31 dicembre 2024)), salva disdetta da parte dell’interessato.

DL 137/2020, Art. 9-ter
Comma 5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della Legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Ultima modifica: 7 Maggio 2024 alle 17:05

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