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Attività di detenzione, toelettatura, vendita di animali

La normativa della Regione Lombardia stabilisce che le strutture identificate come rifugi e quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d’affezione devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell’ASL competente.

Per animali d’affezione s’intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all’uomo.

Le disposizioni della legge si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d’affezione che vivono in libertà, in contesti urbani ed extraurbani. Restano esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla L. 19 dicembre 1975 n. 874 .

I locali dovranno essere ad uso esclusivo, non sono ammesse altre attività nei locali medesimi(es. toilettatura).

I locali dovranno essere dotati almeno di servizi igienici, magazzino e locali vendita, dovranno essere bel aerati, provvisti di illuminazione naturale ed artificiale, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica adeguata, scarichi collegati alla rete fognaria, provvisti di servizi igienici conformi alla planimetria presentata. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box, facilmente lavabili e disinfettabili, posizionate lontane dalla luce diretta del sole, lo spazio riservato agli animali dovrà essere proporzionale al numero, taglia, razza, età le deiezioni dovranno essere asportate nel più breve tempo, è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani identificati e registrati in conformità alla ordinanza ministero della salute del 6 agosto 2008; le dimensioni dei terrari dovranno essere adeguate in base alla tipologia del soggetto/soggetti ivi contenuti tenendo conto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie. Lo stesso dicasi per gli animali acquatici che dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per il movimento e del loro comportamento sociale.

Nei locali dovrà essere tenuto un piccolo congelatore deputato alla conservazione delle spoglie animali in attesa dei ritiro. I titolari dovranno possedere un registro di carico e scarico degli animali su conforme modello vidimato dal Servizio Veterinario. Ogni animale venduto, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute, con costi a carico dell’acquirente.

La detenzione e vendita di animali può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un’attività di commercio su aree pubbliche, o di commercio all’ingrosso,o di commercio al minuto in sede fissa, o di commercio per corrispondenza, televisione o altri mezzi di comunicazione o di commercio per la vendita a domicilio con auto negozio, o deve avviarne una nuova. In funzione dell’attività svolta occorre possedere e autocertificare la documentazione necessaria.

I responsabili delle attività devono adottare tutte le cure e misure necessarie a garantire il benessere psicofisico degli animali, detenendoli nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24

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