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Attività di noleggio – Locazione di natanti da diporto

L’utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonchè di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d’intesa con gli enti locali ( Art. 27 D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 ).

Assegnazione Codice identificativo del natante – Dichiarazione ( D.G.R. 16 luglio 2018 n. XI/351 )

Gli operatori aventi stabili organizzazioni nel territorio comunitario, che intendano effettuare attività di locazione o noleggio con natanti da diporto comunque stazionanti nelle acque interne lombarde o che intendano utilizzare natanti come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare agli enti competenti (Provincia o Città metropolitana di Milano, anche per il tramite delle Autorità di Bacino), una dichiarazione in duplice copia originale (secondo il facsimile di cui al sottoparagrafo “Facsimile di dichiarazione”) resa ai sensi del DPR 445/2000, a cui va allegata la documentazione specificatamente prevista.

Copia della dichiarazione, completata con l’assegnazione dei codici alfanumerici per ciascun natante e vistata dall’ente competente, dovrà essere conservata presso la sede operativa indicata nella dichiarazione ed esibita ad ogni controllo da parte del personale di vigilanza.

L’operatore nautico ha l’obbligo di riportare a propria cura in modo visibile sullo scafo il codice alfanumerico assegnato, anche (ma non necessariamente) mediante l’apposizione di una targa.

Gli operatori devono comunicare, mediante dichiarazione entro 15 giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale variazione sopravvenuta dei dati contenuti nella dichiarazione di cui sopra, come pure l’intervenuta cessione o cessazione dell’attività.

Registri ( D.G.R. 16 luglio 2018 n. XI/351 )

Il locatore/noleggiatore deve indicare su un registro, che deve essere disponibile per le verifiche delle autorità competenti alla vigilanza e al controllo, il codice identificativo del natante noleggiato e/o locato, il giorno e l’ora di inizio e termine di detto utilizzo e le complete generalità di colui che prende in locazione o noleggio il natante.

Il facsimile del registro è reso disponibile in versione stampabile sul sito internet degli enti competenti ed è quindi vidimato da tali enti dietro presentazione di copia cartacea stampata a cure e spese dell’operatore nautico.

Il registro è tenuto presso la sede operativa del locatore/noleggiatore.

Qualora l’operatore nautico eserciti sia l’attività di locazione che quella di noleggio, è prevista la tenuta di diversi registri per le due distinte attività.

Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24

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