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Cambiavalute e OAM

L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, anche stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito Registro tenuto dall’OAM.

L’OAM è l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.

Per svolgere l’attività di cambiavalute è necessaria l’iscrizione in un apposito registro tenuto dall’organismo competente.

I cambiavalute sono tenuti a trasmettere periodicamente all’OAM, in via telematica, tutte le operazioni di cambio effettuate. L’accentramento di queste informazioni presso l’Organismo agevola le indagini penali in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I dati registrati sono conservati per dieci anni.

PERCORSO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI CAMBIAVALUTE

1) REGISTRAZIONE al Portale OAM

La registrazione è finalizzata all’utilizzo dei servizi informatici a disposizione degli utenti nella propria area privata e non comporta l’iscrizione al registro dei cambiavalute.

Dalla registrazione non derivano obblighi contributivi o di invio di flussi informativi, tuttavia è indispensabile per potere, in seguito, presentare domanda di iscrizione al registro dei cambiavalute.

2) ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI CAMBIAVALUTE

A seguito della registrazione al portale OAM, i cambiavalute avranno accesso ad apposita area privata per poter compilare e presentare domanda di iscrizione nel registro dei cambiavalute.

Solo una volta concluso il procedimento di iscrizione, a seguito di delibera da parte del comitato di gestione dell’organismo, il cambiavalute sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di invio mensile dei flussi informativi relativi alle operazioni di cambio effettuate nel mese precedente.

L’iscrizione nel registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato diverso secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa nel territorio italiano, o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio italiano.

L’attività può anche essere svolta utilizzando i locali di un’abitazione. In questo caso, il richiedente dovrà separare chiaramente l’abitazione dai locali di lavoro, all’interno dei quali non possono svolgersi più attività.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56

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