L’autorizzazione di tipo A consente di esercitare l’attività in un mercato, che consiste l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi.
Per posteggio si intende “la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale”, attraverso l’indizione di un bando.
Autorizzazioni per il commercio su posteggio dato in concessione
Le concessioni di posteggio sono rilasciate, per una durata di 10 anni, sulla base di procedure selettive (bando pubblico), nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
I criteri da seguire per le procedure selettive sono: promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, valorizzare la professionalità e l’esperienza acquisite nel settore; valorizzare i requisiti dimensionali della microimpresa; prevedere un numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, nell’ambito della medesima area mercatale.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il Comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione, indicendo un bando pubblico di selezione: entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando, gli interessati presentano al Comune la domanda per il rilascio dell’autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Comune pubblica la graduatoria provvisoria; contro la graduatoria provvisoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione; sull’istanza il Comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l’esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria definitiva, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita dandone comunicazione al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
La concessione pluriennale di posteggio nelle fiere è utilizzabile esclusivamente nei giorni di svolgimento della fiera.
In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull’autorizzazione, l’operatore ne dà immediata comunicazione al Comune che l’ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.
Estensione della abilitazione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche
L’autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare dell’autorizzazione non può però esercitare l’attività in forma itinerante nel giorno e negli orari in cui è previsto che occupi il posteggio.
Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività
L’attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalle norme in materia.
Il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette.
Subingresso e reintestazione dell’autorizzazione
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti.
La reintestazione dell’autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività commerciale.
Nella comunicazione di subingresso è contenuta l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l’autorizzazione originaria e copia dell’atto di cessione o di trasferimento in gestione.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all’autorizzazione ceduta.
Il subentrante deve comunicare l’avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l’attività con l’obbligo di comunicare l’avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell’autorizzazione.
Carta d’esercizio
Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell’attività, ciascun operatore deve possedere una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del commercio su aree pubbliche.
La carta di esercizio deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
La carta di esercizio ha una finalità di natura identificativa dell’operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori.
La carta di esercizio deve essere compilata in modalità telematica, attraverso l’applicativo “Carta di Esercizio ed Attestazioni”, direttamente dall’operatore o tramite un intermediario.
In caso di società, la carta di esercizio deve riportare nel “Foglio Aggiuntivo” i riferimenti dei soli soci che risultano essere prestatori d’opera; in caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel “Foglio Aggiuntivo soci SNC”.
In caso di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni collaboratore (“Foglio Aggiuntivo”) deve essere compilata solo se il soggetto è assunto a tempo indeterminato; negli altri casi la scheda è sostituita dalla documentazione che dimostra la regolarità dell’assunzione.
La carta di esercizio può essere esibita all’organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato “.pdf”.
Attestazione
Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve possedere l’attestazione contenente la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.
L’attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicativo informatico “Carta di Esercizio ed Attestazioni”.
La verifica relativa all’assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall’operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l’attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni.
L’attestazione è una presa d’atto della situazione in cui si trova l’ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento e deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno.