Estensione della abilitazione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche
L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione abilita anche all’esercizio del commercio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale. Il titolare dell’autorizzazione non può però esercitare l’attività in forma itinerante nel giorno e negli orari in cui è previsto che occupi il posteggio.
L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante abilita il titolare anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante
L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull’autorizzazione, l’operatore ne dà immediata comunicazione al comune che l’ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.
I comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante verificano, attraverso la carta di esercizio avvalendosi dell’apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente è in possesso di un’altra autorizzazione rilasciata da un altro comune.
I comuni stabiliscono i termini e le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione. La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività
L’attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalle norme in materia.
Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.
Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all’unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.
Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette.
Il comune può prevedere apposite deroghe alle limitazioni di cui sopra nel caso in cui il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia esercitato in aree appositamente individuate, con veicoli destinati alla vendita ecologicamente compatibili, non impattanti con il paesaggio e l’architettura urbana, e sia destinato alla somministrazione di alimenti e bevande tipici e di qualità con specifica attenzione per quelli facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale.
Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività, è vietato l’esercizio del commercio itinerante svolto senza l’ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita.
Subingresso e reintestazione dell’autorizzazione
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti.
La reintestazione dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l’attività.
Nella comunicazione di subingresso è contenuta l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l’autorizzazione originaria e copia dell’atto di cessione o di trasferimento in gestione.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all’autorizzazione ceduta.
Il subentrante deve comunicare l’avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l’attività con l’obbligo di comunicare l’avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell’autorizzazione.
Carta d’esercizio e attestazione
Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell’attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del commercio su aree pubbliche.
La carta di esercizio deve essere esposta sull’attrezzatura di vendita in maniera ben visibile.
Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre ottenere l’attestazione rilasciata dai comuni a seguito di richiesta presentata dall’operatore stesso contenente la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.