Riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 12 gennaio 2005, n. 183 delle imprese del settore mangimi
Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti che svolgono una delle seguenti attività:
- fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Reg. (CE)
1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell’all. IV del
Reg. (CE) 183/2005; - fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’all. IV del Reg. (CE) 183/2005;
- fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della
propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti
additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’all. IV del Reg. (CE) 183/2005; - trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di
applicazione del Reg. (CE) 852/2004; - trattamento oleochimico di acidi grassi;
- produzione di biodiesel;
- miscelazione di grassi.
Gli operatori del settore dei mangimi (OSM) che intendono presentare la domanda di
riconoscimento devono inviarla in modalità telematica al SUAP territorialmente competente,
contestualmente alla SCIA.
Infatti il provvedimento di riconoscimento costituisce un prerequisito allo svolgimento
dell’attività; pertanto è necessario presentare una SCIA condizionata al rilascio del
provvedimento di riconoscimento.
Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l’operatore e l’ATS deve passare
attraverso il SUAP.
Procedimenti
Domanda di riconoscimento
Viene trasmessa al SUAP che, dopo una verifica formale, la trasmette (di norma entro 5 gg) in
modalità telematica all’ATS, Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.
L’ATS verifica la correttezza e la completezza dell’istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui
riscontri una carenza documentale, richiede all’interessato tramite il SUAP la documentazione
integrativa.
L’ATS, se previsto, esegue il sopralluogo per la verifica dei requisiti adottando, in caso di esito
favorevole il provvedimento di riconoscimento definitivo o condizionato, trasmettendo tale
riconoscimento al SUAP che lo trasmette all’operatore (comunque entro 30 gg dall’inoltro della
pratica da parte dell’operatore).
In caso di riconoscimento condizionato, lo stabilimento può iniziare a operare nel rispetto degli
eventuali vincoli riportati nello stesso provvedimento. Entro 90 gg dal riconoscimento
condizionato l’ATS effettua un secondo sopralluogo e, qualora l’esito sia favorevole, rilascia il
decreto di riconoscimento definitivo (che conferma il numero già attribuito), provvedendo alla
notifica dell’atto al richiedente sempre attraverso il SUAP. Se lo stabilimento non soddisfa
ancora i requisiti, l’ATS può prorogare il provvedimento di riconoscimento condizionato, la cui
durata non può tuttavia superare un totale di 6 mesi.
Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento a seguito dell’introduzione di
modifiche nelle attività
Gli operatori che intendono presentare la domanda di aggiornamento del decreto di
riconoscimento devono inviarla in modalità telematica al SUAP territorialmente competente
che, dopo una verifica formale con esito positivo, la trasmette (di norma entro 5 gg) in
modalità telematica all’ATS, Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine
animale. L’ATS verifica la correttezza e la completezza dell’istanza e dei relativi allegati e, nel
caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all’interessato tramite il SUAP la
documentazione integrativa. Entro 30 gg dalla presentazione della domanda, l’ATS effettua il
sopralluogo e, in caso di esito favorevole, aggiorna il decreto di riconoscimento che viene
trasmesso all’operatore per il tramite del SUAP.
Domanda di voltura per cambio di ragione sociale
Gli operatori che intendono presentare la domanda di voltura per cambio di ragione sociale (a
fini sanitari) devono inviarla in modalità telematica al SUAP territorialmente competente che,
dopo una verifica formale con esito positivo, la trasmette (di norma entro 5 gg) in modalità
telematica all’ATS, Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale. L’ATS
verifica la correttezza e la completezza dell’istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui
riscontri una carenza documentale, richiede all’interessato tramite il SUAP la documentazione
integrativa. L’ATS rilascia un nuovo provvedimento di riconoscimento aggiornato che viene
trasmesso all’operatore tramite il SUAP.
Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano variazioni delle attività di cui al decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005 e
comunicazione di sospensione, ripresa o cessazione delle attività
Gli operatori del settore dei mangimi che intendono presentare una delle comunicazioni sopra
riportate (a fini sanitari) devono inviarla in modalità telematica al SUAP territorialmente
competente il quale, dopo una verifica formale, trasmette immediatamente e in modalità
telematica la comunicazione all’ATS, Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di
origine animale, che potrà condurre le verifiche del caso.
Comunicazione di sospensione temporanea o revoca d’ufficio del riconoscimento
Nel caso in cui, a seguito dei controlli ufficiali, l’ATS dovesse rilevare carenze tali da
comportare la sospensione dell’attività dell’intero stabilimento o di parte di esso oppure la
revoca del riconoscimento, trasmette tale disposizione al SUAP per la successiva notifica
all’operatore. La disposizione dell’ATS è immediatamente applicabile.
Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l’operatore e l’ATS deve passare
attraverso il SUAP; nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività siano necessarie altre SCIA,
comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA al
SUAP (SCIA unica); nel caso in cui l’attività sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso
comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di
verifiche preventive, l’interessato presenta al SUAP la relativa istanza (SCIA condizionata).