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Requisiti Morali – Commercio e somministrazione su area pubblica

Art. 20 – Legge regionale 6/2010

1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:

  1. sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
    ottenuto la riabilitazione;
  2. hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio
    precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel
    commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
    1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
    pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto
    legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) e del comma 2
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.
Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale i
requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona
preposta all’attività commerciale.

Ultima modifica: 23 Dicembre 2024 alle 09:56

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