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Requisiti professionali per tintolavanderia

Per l’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia le imprese devono designare un
responsabile tecnico che sovrintende all’attività professionale di tinto lavanderia.
Gli ambiti di competenza del Responsabile Tecnico di tintolavanderia sono:

  1. Gestione d’impresa di tintolavanderia
  2. Gestione del rapporto con i clienti della tintolavanderia
  3. Processi di lavaggio e smacchiatura
  4. Utilizzo delle macchine e dei programmi di gestione

Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso di apposita idoneità professionale comprovata
dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, ai sensi dell’art.2 della Legge 22.2.2006
n.84 e s.m.i.:

    1. attestato di qualificazione tecnico-professionale rilasciato al superamento di prova di verifica finale a seguito di frequenza di apposito corso di formazione della durata di almeno 250 ore complessive; di queste, fino a un massimo di 75 ore possono essere svolte in tirocinio. I moduli formativi possono essere svolti per un massimo del 30% anche attraverso FAD/e-learning.
      Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

      • età non inferiore ai 18 anni;
      • diploma di scuola secondaria di I grado (chi ha conseguito un titolo di studio all’estero deve presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione);
      • per i cittadini stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana
        orale e scritta, almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

      Al termine del corso sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle ore di formazione complessive previste.

    2. attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
    3. diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
    4. periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
        1. un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
        2. due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
        3. tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata

Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività
qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.

Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o
riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Nel caso di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati
direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni non è previsto l’obbligo di
designazione di un responsabile tecnico.

CASI DI ESENZIONE DAL PERCORSO FORMATIVO
Sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:

  1. i soggetti in possesso di un titolo di studio abilitante per Responsabile tecnico di
    tintolavanderia, di cui all’elenco approvato con Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20 dicembre 2012 n° 12/185/CR6/C9;
  2. i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo EQF 4, riconducibile alle ADA 24.141.416 – 24.141.417 dell’Atlante del Lavoro e delle qualificazioni.

CASI DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è ridotto per:

  1. i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA 24.141.416 – 24.141.417 dell’Atlante del Lavoro e delle qualificazioni e associate alla
    qualificazione di Responsabile tecnico di tintolavanderia;
  2. i soggetti in possesso di un titolo coerente di qualifica triennale o di diploma quadriennale rilasciato a seguito della frequenza di percorsi del sistema di IeFP.

L’ente accreditato può procedere al riconoscimento di crediti formativi con conseguente
riduzione delle ore del percorso standard. E’ possibile utilizzare i crediti riconosciuti ai fini della
riduzione delle ore di formazione fino ad un massimo del 50% delle ore totali del percorso.
Possiedono valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di
Istruzione, dal sistema IeFP e dai soggetti accreditati per i Servizi per il lavoro.

Ultima modifica: 18 Novembre 2024 alle 10:47

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