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Rifugi alpini

I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in luoghi idonei a costituire basi di appoggio per l’attività alpinistica, predisposte e organizzate per fornire, mediante gestore, ospitalità, sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non raggiungibili in nessun periodo dell’anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.

Gli immobili da destinare a rifugio alpino devono avere una destinazione urbanistica turistico-ricettiva nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale.

La gestione di una struttura ricettiva alpinistica è esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di gestione. Se il proprietario ovvero il titolare del contratto di gestione sono una persona giuridica, il gestore è colui che è designato quale responsabile del rifugio e il cui nominativo è inserito nella segnalazione certificata di inizio attività.

Il gestore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;
  • capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle specificità del soccorso in ambiente alpino.

In caso di gestione indiretta del rifugio il gestore è individuato sulla base di:

  • titoli di qualificazione che possano valorizzare le funzioni di gestione della struttura;
  • qualità del piano di iniziative rivolto ai clienti per promuovere, integrare e valorizzare l’offerta turistica della struttura;
  • conoscenza della lingua francese o inglese o tedesca quale requisito preferenziale.
Ultima modifica: 21 Ottobre 2025 alle 08:44

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