Il Condhotel è un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti definiti dalle norme in vigore.
L’avvio dell’attività di Condhotel è intrapresa previa SCIA presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all’interno dei locali dove è esercitata l’attività.
Il comune comunica alla provincia, alla Città metropolitana di Milano, all’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività e alle strutture d’informazione e accoglienza turistica competenti per territorio, le SCIA, le comunicazioni di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell’attività.
Il titolare che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell’attività deve darne preventiva comunicazione al comune. Il periodo di cessazione temporanea dell’attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata.
Tali strutture sono tenute, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici e all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza.
La pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito Codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice coincide con il codice regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato, per la comunicazione degli stessi flussi.
I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
- presenza di almeno 7 camere, al netto delle unità abitative ad uso residenziale, collocate nel medesimo comune, e aventi una distanza non superiore a 200 metri lineari dall’edificio alberghiero sede del ricevimento;
- rispetto della percentuale massima della superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale pari al 40% del totale della superficie netta destinata alle camere
- presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del Condhotel , sia in qualità di ospiti dell’esercizio alberghiero che di proprietari delle unità abitative a uso residenziale, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori
- gestione unitaria e integrata dei servizi del Condhotel e delle camere, delle suites e delle unità abitative arredate destinate alla ricettività e delle unità abitative ad uso residenziale, per la durata specificata nel contratto di trasferimento delle unità abitative ad uso residenziale e comunque non inferiore a dieci anni dall’avvio dell’esercizio del Condhotel (per gestione unitaria si intende: attività concernente la fornitura di alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, riferibile ad un Condhotel, sia per le camere destinate alla ricettività che, in forma integrata e complementare, per le unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina)
- esecuzione di un intervento di riqualificazione, all’esito del quale venga riconosciuta all’esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle
- rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale
- gestore unico: soggetto responsabile della gestione unitaria dell’esercizio alberghiero
- per i servizi e le dotazioni delle parti comuni e per le dotazioni e i requisiti delle camere si applicano gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione di cui all’allegato A del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5 «Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere,…»
- per le unità abitative ad uso ricettivo e ad uso residenziale si applicano gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione di cui all’allegato C del regolamento regionale di cui sopra
- logo distintivo
- marchio di Regione Lombardia
- logo di promozione «inLombardia»
- logo eventuale della zona o del percorso turistico
- livello di classificazione
I contrassegni identificativi devono essere riprodotti a cura dei titolari dell’attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta e devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale delle strutture ricettive e non costituiscono messaggio pubblicitario.