L’attività di uso commerciale dei natanti da diporto si applica alle seguenti fattispecie:
- locazione;
- noleggio;
- utilizzo da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
- Tutti i natanti utilizzati ai fini commerciali di locazione, noleggio e appoggio alle immersioni subacquee, ivi inclusi i pedalò, le canoe e le tavole, riportano sullo scafo, anche mediante apposita targhetta identificativa, un codice alfanumerico assegnato dagli enti competenti sulla base di un elenco numerato in modo progressivo, tenuto dagli stessi con finalità ricognitiva.
- Le disposizioni relative all’uso commerciale dei natanti da diporto riguardano anche l’attività didattica e di escursionismo subacqueo effettuata da centri d’immersione in modo professionale, a titolo oneroso, nei confronti di allievi aspiranti al conseguimento di brevetti o di subacquei già in possesso di brevetti. Non si applicano invece ai natanti impiegati da circoli ed associazioni sportive-ricreative o Onlus qualora effettuino attività di mero escursionismo subacqueo, a titolo gratuito ed a beneficio dei propri associati, ovvero ai natanti da diporto utilizzati dallo stesso proprietario e relativi ospiti per la medesima finalità, qualora il trasporto di escursionisti subacquei abbia carattere occasionale e non muti la destinazione ad uso diportistico del natante.
- Gli operatori che intendano effettuare l’attività di uso commerciale dei natanti da diporto, devono presentare agli enti competenti una dichiarazione in duplice copia originale, corredata dagli allegati richiesti. Copia della dichiarazione, completata con l’assegnazione dei codici alfanumerici per ciascun natante e vistata dall’ente competente, dovrà essere conservata presso la sede operativa indicata nella dichiarazione ed esibita ad ogni controllo da parte del personale di vigilanza.
- Restano validi i codici alfanumerici riportati sulle targhe già emesse sulla base del previgente Registro delle Unità da Diporto per la Locazione e il Noleggio.
- L’inserimento nell’elenco ricognitivo e l’assegnazione del relativo codice alfanumerico identificativo sono effettuati senza oneri economici a carico dell’operatore nautico, sulla base di dichiarazione in carta semplice presentata dallo stesso agli enti competenti.
- L’operatore nautico ha l’obbligo di provvedere a riportare a propria cura in modo visibile sullo scafo il codice alfanumerico assegnato, anche mediante l’apposizione di una targa.
- Gli operatori comunicano, mediante dichiarazione, ogni eventuale variazione sopravvenuta dei dati contenuti nella dichiarazione originaria, come pure la cessione o cessazione dell’attività, entro 15 giorni dal suo verificarsi.
- Registro di locazione e noleggio. Il locatore/noleggiatore deve indicare su un registro, che deve essere disponibile per le verifiche delle autorità competenti alla vigilanza e al controllo, il codice identificativo del natante noleggiato e/o locato, il giorno e l’ora di inizio e termine di detto utilizzo e le complete generalità di colui che prende in locazione o noleggio il natante. Qualora l’operatore nautico eserciti sia l’attività di locazione che quella di noleggio, è prevista la tenuta di diversi registri per le due distinte attività. Il facsimile del registro è reso disponibile in versione stampabile sul sito internet degli enti competenti ed è vidimato da tali enti dietro presentazione di copia cartacea stampata a cure e spese dell’operatore nautico. Il registro è tenuto presso la sede operativa del locatore/noleggiatore.
Ultima modifica: 24 Luglio 2024 alle 17:56