📰 Il Decreto Legge n. 19/2026 introduce significative semplificazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade, anche su suolo privato o in vista delle stesse, come previsto dall’art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).
📆 Infatti, a partire dal 20 febbraio 2026, l’installazione è subordinata alla presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente, corredata da asseverazione del tecnico abilitato, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici del Codice della Strada, del D.P.R. 495/1992 e dei regolamenti comunali o dell’ente proprietario della strada.
🎯Procedura operativa
- Presentazione: SCIA con asseverazione tecnica (che attesta conformità requisiti Codice Strada, D.P.R. 495/92 e regolamenti locali/stradali) al SUAP del Comune competente.
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Strade non comunali: Il SUAP trasmette la pratica all’ente proprietario (es. Provincia, ANAS), che verifica i requisiti e può presentare proposte motivate per provvedimenti restrittivi almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni dal ricevimento (art. 19-bis, L. 241/1990).
🚫 Divieti specifici: Divieto assoluto nelle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, dove è consentita esclusivamente la segnaletica stradale prescritta dal Codice della Strada.
Eccezioni per aree vincolate: Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione della Soprintendenza o dell’ente competente, in aggiunta alla SCIA.