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Pubblico spettacolo ed intrattenimento

La licenza è necessaria per dare corso a spettacoli e trattenimenti (art. 68 del Tulps) che si svolgono su suolo pubblico o aperto/esposto al pubblico.

Sono rilevanti le qualità imprenditoriali soggettive e l’eventuale influenza dello spettacolo sull’ordine, la sicurezza e la moralità pubblici.

La licenza di esercizio di pubblico spettacolo va richiesta nel caso in cui l’attività, anche temporanea, di pubblico spettacolo o intrattenimento e/o sportivo rivesta carattere imprenditoriale, ossia venga svolta con scopo di lucro (pagamento di un biglietto di ingresso, aumento del prezzo delle consumazioni, raccolta di fondi, presenza di sponsor privati, ecc.).

Il rilascio della licenza di esercizio di pubblico spettacolo, per la realizzazione di manifestazioni da svolgersi all’interno di locali di pubblico spettacolo (teatri, cinema, sale convegno, discoteche, circhi, stadi, palazzetti, palestre, ecc..) o all’aperto (vie, parchi, piazze, ecc..), se in presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico, è subordinato alla presenza di una licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 del Tulps.

Se per il locale o il luogo nel quale si intende svolgere l’attività temporanea di pubblico spettacolo e/o sportiva non è già stata rilasciata una licenza di agibilità (art. 80 del Tulps), oppure è stata rilasciata una licenza di agibilità non relativa alla tipologia di attività prevista dalla manifestazione stessa, è necessario richiedere anche la licenza di agibilità temporanea. In tal caso, la richiesta della licenza di agibilità temporanea (ex art. 80 del Tulps) può essere presentata contestualmente alla richiesta di rilascio della licenza di esercizio di pubblico spettacolo (ex art. 68 del Tulps), dalla persona che organizza l’evento.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.

Disponibilità dell’area: avere la disponibilità dell’area in cui si intende esercitare l’attività.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Agibilità: in caso di impianti con capienza superiore alle 200 persone occorre il possesso della licenza di agibilità ai sensi dell’ Art. 80 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che attesti le condizioni generali di sicurezza, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo.

Misure di “Safety & Security”: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo, è necessario garantire gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell’ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.
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Impatto Acustico: comunicazione di impatto acustico se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; istanza e relativa documentazione di impatto acustico in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione e in questo caso l’attività si potrà avviare solo dopo il rilascio del nulla osta.
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Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
  • diritti SUAP (se richiesti)
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 24 Maggio 2024 alle 15:48

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