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Pubbliche Manifestazioni Temporanee

Tipologie di iniziative:

  1. Spettacolo dal vivo e/o intrattenimento temporaneo sotto i 200 partecipanti entro le ore 24:00 del giorno di inizio
  2. Pubblico spettacolo dal vivo sotto i 2.000 partecipanti e fino alle ore 01:00 del giorno seguente

La presente procedura deve essere utilizzata in caso di attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento temporaneo che si svolgono all’aperto in un luogo pubblico o aperto/esposto al pubblico.

L’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo o trattenimento all’aperto su suolo pubblico o esposto al pubblico è soggetto ad autorizzazione o segnalazione e contestuale presentazione anche dell’istanza di impatto acustico e della documentazione necessaria ai sensi della vigente normativa redatta da tecnici abilitati.

Qualora l’attività di pubblico spettacolo o trattenimento preveda la presenza di impianti dedicati al contenimento del pubblico con capienza pari o inferiore a 200 persone, l’istanza deve essere prodotta al SUAP allegando una relazione in merito alle verifiche di sicurezza di cui al D.M. del 19 agosto 1996 effettuata da un tecnico professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, che attesti la rispondenza delle stretture alle norme e regole tecniche stabilite dalla normativa vigente. Tale relazione sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di vigilanza, e la conformità alle disposizioni vigenti per l’igiene, la sicurezza e per l’incolumità pubblica, ai sensi dell’a4, comma 2, del DPR 311/2001.

Qualora l’attività di pubblico spettacolo o trattenimento, preveda la presenza la partecipazione di più di 200 persone e la presenza di impianti dedicati al contenimento del pubblico, l’istanza, inoltrata al SUAP, dovrà essere trasmessa per opportuna valutazione alla Commissione di vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo.

  • Pubblico Spettacolo fino a 2.000 partecipanti senza impianti dedicati al contenimento del pubblico

Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che all’articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

Nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2024 è stata pubblicata la legge 18/2024, che conferma l’art.7 comma 5 della Legge 215 del 30/12/2023 secondo cui:

“All’articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 partecipanti»”.

Dal tenore della norma si evince che:

  • la procedura vale fino al 31.12.2024;
  • la semplificazione si applica ad attività aventi finalità culturali, quali spettacoli dal vivo come teatro, danza, musica, musical e proiezioni cinematografiche (tali attività devono avere finalità culturali e non di solo divertimento, per cui per danza devono intendersi gli spettacoli di danza e non spettacoli danzanti con il pubblico che balla);
  • il numero massimo di partecipanti passa da 1000 (secondo la vecchia previsione) a 2000 e l’orario di svolgimento dell’evento è compreso fra le ore 8,00 e le ore 1,00;
  • deve essere presentata idonea documentazione tecnica, fra cui quella attestante il rispetto del DM 19 agosto 1996 (regola tecnica dei Vigili del Fuoco) nonché il piano di emergenza, che contiene le misure di safety e security per garantire la sicurezza della manifestazione e l’incolumità pubblica, l’avviso alla Questura o Commissariato di P.S. ex art. 18 Tulps e la comunicazione al Servizio 118 dell’Asl per la sicurezza sanitaria;
  • i locali o i luoghi in cui si svolgono gli spettacoli non essere vincolati sul piano ambientale, paesaggistico, culturale;
  • se gli spettacoli si svolgono in luoghi pubblici, preliminarmente alla presentazione della Scia deve essere acquisita l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune sicché, in assenza, l’evento non è consentito, non essendo sufficiente la Scia presentata da un privato a sostituire un provvedimento discrezionale quale quello per l’occupazione di suolo pubblico;
  • qualora il Suap rilevi la carenza documentale, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della Scia, non potrà esercitare il potere conformativo ex art. 19 comma 3, L. n. 241/90 ma direttamente quello di divieto di svolgimento dell’attività, mentre in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla denuncia penale, potrà esercitare il potere inibitorio anche oltre i 60 giorni;
  • la procedura semplificata vale anche nel caso di eventi organizzati da Amministrazioni pubbliche.

 

Si ravvisa, altresì, che:

  • se l’organizzatore è un’associazione senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività di spettacolo o intrattenimento TEMPORANEO che si svolgono in locali di pubblico spettacolo aperti al pubblico già autorizzati ai sensi art.80 TULPS, senza che venga alterato lo stato dei locali, è necessario presentare soltanto la comunicazione art.18 TULPS alla Questura;

se l’organizzatore non è un’associazione senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività di spettacolo o intrattenimento TEMPORANEO che si svolgono in locali di pubblico spettacolo aperti al pubblico già autorizzati ai sensi dell’art. 80 TULPS senza alterare lo stato dei locali, è necessario presentare S.C.I.A. art.68 TULPS (se il locale ha una capienza di 200 persone e la manifestazione finisce entro le ore 24:00) o un’autorizzazione art.68 TULPS (se il locale ha una capienza fino a 200 persone, ma la manifestazione finisce oltre le 24:00, oppure se il locale ha una capienza superiore alle 200 persone).

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo temporaneo, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.

Disponibilità dei locali: in caso di svolgimento in locali, occorre avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: in caso di svolgimento in locali, i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico).

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Agibilità: possesso della licenza di agibilità ai sensi dell’ Art. 80 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo.
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Prevenzione Incendi e Impatto Acustico: possesso di idonea documentazione come da normativa vigente.
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Misure di “Safety & Security”: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo, è necessario garantire gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell’ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.
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Autorizzazione: l’esercizio delle attività oggetto del presente procedimento è soggetto a preventivo rilascio di autorizzazione, come previsto dagli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o alla presentazione della SCIA (nei casi previsti).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
  • diritti SUAP (se richiesti)
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

Ultima modifica: 8 Novembre 2024 alle 16:21

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