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Riconoscimento Reg. CE/183/05 (imprese che trattano mangimi)

Il Regolamento CE 12/01/2005 n. 183/2005 si applica:

  1. alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l’immissione dei mangimi sul mercato;
  2. alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
  3. alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.

Non si applica: alla produzione domestica privata di mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti; alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o ad animali non allevati per la produzione di alimenti; alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco; alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

Le imprese che intendono svolgere le attività previste dall’art. 10 del Regolamento CE 183/2005, cioè nel settore dei mangimi, devono ottenere il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento stesso, consistente nell’emissione di un decreto e nell’attribuzione di un codice identificativo.

L’ente deputato alla ricezione da parte dell’utente delle domande e comunicazioni relative al riconoscimento e inerenti modifiche è il SUAP, che verifica la completezza formale della pratica e provvede all’inoltro telematico alla ATS territorialmente competente, in particolare al Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.

Il provvedimento di riconoscimento costituisce un prerequisito allo svolgimento dell’attività, pertanto per effettuare l’attività è necessario presentare una SCIA (SCIA condizionata).

Modulistica

Informazioni

Chi può presentate la pratica
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente
designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Alla ATS territorialmente competente tramite il SUAP competente
per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
La pratica deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica / posta elettronica certificata (PEC).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto);

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Attività Produttive
Ultima modifica: 22 Aprile 2025 alle 17:48

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