Sono da ritenersi soggetti al regime autorizzatorio soltanto gli spettacoli e i trattenimenti nei quali sono presenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell’esibizione programmata e all’accoglimento prolungato dei clienti.
All’interno degli esercizi pubblici di ristorazione devono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio soltanto gli spettacoli che prevedono:
- Allestimenti di apposite sale;
- Allestimenti scenici;
- Il richiamo di un pubblico più ampio di quelli cui si rivolge normalmente la ristorazione;
- Il pagamento di un biglietto di ingresso.
Sono soggetti al regime autorizzatorio anche le attività di trattenimento musicale e/o danzante che sono previsti con una cadenza saltuaria ma ricorrente (ad esempio ogni fine settimane).
Sono considerati esenti dalla disciplina di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, i trattenimenti organizzati in pubblici esercizi qualora vengano organizzati occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es. ultimo dell’anno) senza l’apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione, sia pure parziale, in locali di pubblico spettacolo, sempreché rappresentino un’attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.
Si precisa che l’autorizzazione o la SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ABILITA:
- Installazione ed uso di apparecchi radiotelevisivi;
- Installazione di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini.
- Installazione di giochi previsti dalle normative vigenti. Inoltre, non è necessario ottenere l’autorizzazione o presentare SCIA per lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali che si svolgono nei pubblici esercizi, nei locali dove la clientela accede per l’usuale consumazione di alimenti e bevande, a condizione che vengano rispettati i limiti acustici prestabiliti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente e che vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
L’attività di trattenimento non rientra nell’attività di pubblico spettacolo e pertanto non necessita del rilascio di una licenza di pubblica sicurezza come previsto dagli artt. 68 e 69 del R.D. 773 del 18 giugno 1931, se:
- Non viene richiesto il pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste, come biglietto di ingresso, sottoscrizione o affiliazione, abbonamento, obbligo di consumazione o altre forme di pagamento;
- L’attività di trattenimento è complementare a quella prevalente di somministrazione e non si configuri come attività svolta in forma imprenditoriale;
- Non siano allestiti spazi espressamente destinati all’attività di trattenimento;
- Gli spettacoli non sono specificamente e ampiamente pubblicizzati al di fuori del locale o nelle sue pertinenze o usando i mass o social media;
- Il prezzo delle consumazioni non viene aumentato;
Non necessariamente gli aspetti sopra menzionati devono essere presenti tutti contemporaneamente; è sufficiente la ricorrenza anche solo di uno o di alcuni di questi, per far scattare i presupposti dell’imprenditorialità. Se si rientra nei limiti della “attività accessoria svolta in forma non imprenditoriale” sopra riportati non è necessario presentare una specifica pratica per l’esercizio di questi piccoli trattenimenti.
Modulistica
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.
Requisiti
Requisiti morali: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.
Disponibilità dei locali: in caso di svolgimento in locali, occorre avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.
Conformità dei locali: in caso di svolgimento in locali, occorre avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.
Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.
Agibilità: possesso della licenza di agibilità ai sensi dell’ Art. 80 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo.
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Prevenzione Incendi e Impatto Acustico: possesso di idonea documentazione come da normativa vigente.
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Misure di “Safety & Security”: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo, è necessario garantire gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell’ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.
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Oneri, diritti, pagamenti
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- marca da bollo di valore vigente (ove dovuto);
- diritti SUAP (se richiesti);
- diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.